Art. 3.
(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica quale organo di indirizzo, consultazione e deliberazione circa l'attività degli organismi informativi per la sicurezza.
      2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nel comma 1, il Consiglio nazionale:

          a) definisce, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei ministri, gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa per la sicurezza e provvede all'approvazione del piano dell'attività informativa, verificandone l'attuazione nei modi e tempi indicati;

          b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge;

          c) designa, secondo le disposizioni della presente legge, il Direttore generale del SIS e i direttori dell'AE e dell'AI.

      3. Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, dal Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del Consiglio nazionale fanno parte il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri, nonché il Ministro delle informazioni per la sicurezza. Le funzioni di segretario generale del Consiglio nazionale sono svolte dal Direttore generale del SIS, ovvero, in sua assenza o impedimento, da uno dei Ministri che partecipano alla riunione.
      4. Alle riunioni del Consiglio nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza o impedimento, il Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, i

 

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Ministri della giustizia, dello sviluppo economico, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze. Alle riunioni del Consiglio nazionale possono essere inoltre invitati a partecipare in qualsiasi momento, all'esclusivo fine di riferire, i direttori dell'AE e dell'AI, nonché dirigenti generali o equiparati delle amministrazioni civili e militari, ed esperti.
      5. Il funzionamento del Consiglio nazionale è stabilito con regolamento.